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Assegno mantenimento: i “compresi” e gli extra
Cronaca

Assegno mantenimento: i “compresi” e gli extra

l centro del contendere è quasi sempre lo stesso argomento: l’assegno di mantenimento

Sono fra le cause più feroci sui quali i giudici si trovano a dover decidere: quelle di separazione fra coniugi con figli. Non tutte, certo, ma la maggioranza di esse registra un astio e un rancore tali da sfociare in vere e proprie battaglie legali in cui si consumano serenità, mesi, denaro.

Al centro del contendere è quasi sempre lo stesso argomento: l’assegno di mantenimento.

Per dare una regolamentazione univoca e condivisa, il Tribunale di Asti e l’Ordine degli Avvocati hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sull’individuazione delle spese ordinarie e di quelle straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio.

A firmarlo, per il Tribunale il presidente facente funzione dottor Paolo Rampini e per l’Ordine l’avvocato Giorgio Todeschini (ancora presidente prima del rinnovo delle cariche avvenuto poche settimane fa).

Un documento agile e molto chiaro che punta a ridurre al minimo i contenziosi fra coniugi con figli a carico, visto che le linee guida dovrebbero essere seguite e consigliate da tutti gli avvocati iscritti all’Alba (che ricomprende anche il foro di Alba).

Qualche esempio illuminante.

Nell’assegno di mantenimento stabilito mensilmente dal giudice sono comprese le spese di vitto, il concorso alle spese di casa come affitto, utenze, consumi, l’abbigliamento ordinario dei figli, inclusi i cambi di stagione e le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.

Più articolata la classificazione delle spese “extra”.

Sono extra, ad esempio, le spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo come tasse e assicurazioni imposte da istituti ed università pubbliche, i libri di testo e il materiale di corredo scolastico indicati a inizio anno scolastico, le gite senza pernottamento, l’abbonamento al trasporto pubblico.

Sono extra anche quelle che richiedono il preventivo accordo (tasse e rette in scuole private, corsi di specializzazione e master, gite con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e utenze presso la sede universitaria).

E poi c’è tutto il capitolo delle spese extrascolastiche. Anche esse vanno divise fra quelle che richiedono l’accordo fra i coniugi prima di essere sostenute e quelle che non lo richiedono.

Nella prima categoria rientrano i corsi per attività sportive o di istruzione extrascolastica purchè fossero già praticati al momento della separazione oppure siano stati suggeriti a livello scolastico nell’interesse specifico del figlio. Sono extra anche i costi sostenuti per prescuola e doposcuola se dettate dalle esigenze lavorative del genitore affidatario.

Obbligo dell’altro coniuge a contribuire anche al pagamento di baby sitter per figli con meno di 14 anni che debbano stare a casa da scuola per malattia e il genitore affidatario sia un lavoratore e non possa ricorrere a nonni o altri parenti stretti.

Entrano nelle spese extra senza preventivo accordo anche quelle per la cura di animali domestici che fossero già presenti al momento della separazione, proprio in virtù del legame affettivo con i figli.

Devono invece essere divise dopo accordo le spese per tutti gli altri casi.

In campo medico sanitario, le spese connotate da carattere di necessità o urgenze devono essere condivise anche senza il preventivo accordo (quelle, ad esempio, per protesi, apparecchi ortodontici e occhiali da vista). Stesso trattamento per esami e visite specialistiche prescritti dal pediatra o medico di base e per relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche.

Per quanto riguarda visite ed esami privati, se dovessero sorgere contrasti fra i coniugi, chi decide di ricorrervi deve dimostrare che non è possibile fare altrimenti e che non ci si può rivolgere al servizio sanitario nazionale per assenza della specialità o per tempi di attesa troppo lunghi.

Daniela Peira

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