Il censimento nazionale degli autovelox, richiesto dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è stato finalmente completato, ma il problema principe, l’omologazione dei dispositivi, non è stato affatto risolto. Non un problema da nulla, considerato che nella “guerra contro gli autovelox” sia gli automobilisti, sia le associazioni a difesa dei consumatori, hanno ben chiaro che, facendo ricorso contro eventuali multe elevate dai dispositivi elettronici, la mancanza dell’omologazione significa, quasi sempre, ottenere l’annullamento della multa. A dare conferma di questo indirizzo giurisprudenziale è stata la Cassazione quando, ad aprile 2024, ha stabilito la nullità delle multe elevate dagli apparecchi approvati ma non omologati.
Il censimento nazionale degli autovelox, che si è chiuso il 28 novembre, ha mappato la situazione certificando quelli presenti e funzionanti, i dispositivi legittimi che i comuni, tramite le polizie locali, o anche le forze dell’ordine, per non dimenticare le comunità collinari, possono tenere in funzione perché hanno registrato tutti i dati richiesti sulla piattaforma ministeriale. Come spiega il viceprefetto di Asti Renzo Remotti, «i dispositivi inseriti nell’elenco del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi quelli censiti, possono essere utilizzati e le sanzioni considerate regolari, salvo che non si ravvisino altri profili di illegittimità». Le multe sono considerate regolari in virtù dell’articolo 6 del Decreto Salvini, «ma nell’elenco – continua Remotti – non può esserci scritto se il dispositivo sia o meno omologato perché, ad oggi, sono tutti autorizzati, ma non tutti omologati».
Ecco perché, alla fine, chiunque venga multato da uno dei dispositivi autorizzati e censiti nel sito del MIT potrà comunque contestare la mancata omologazione dello strumento e lasciare che sia il giudice a stabilire se accogliere il ricorso o rigettarlo. «La verità – spiega il dottor Remotti – è che non è cambiato molto rispetto a prima e ognuno continuerà a fare come vuole, nel senso che gli avvocati, interpellati da chi ha preso una multa, diranno: “Facciamo subito ricorso”. Esattamente come prima».
I dispositivi non inseriti nell’apposito sito sono, di fatto, illegittimi e devono essere spenti. Nei nuovi verbali verrà indicato se il dispositivo adoperato per rilevare l’infrazione è tra quelli censiti e autorizzati. Un passaggio in più che tiene conto di quanto disposto dal MIT dando piena attuazione a quanto indicato dall’art. 5, comma 3 bis del decreto legge 73/2025 (convertito dalla legge 105 del 18 luglio 2025), che ha condizionato l’uso degli autovelox in dotazione agli organi di polizia stradale delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali, alla comunicazione di una serie di informazioni aggiuntive reperibili sull’apposito sito del Ministero.
«In questo modo si ha una doppia autorizzazione, – continua il viceprefetto Remotti – quella ministeriale originaria e quella prevista dalla nuova legge. Comunque la questione dell’omologazione riguarda gli autovelox fissi e i tutor, tutti i dispositivi che in qualche modo effettuano un controllo a distanza, senza la presenza dell’operatore di polizia sul posto».
Nell’Astigiano sono quasi una cinquantina gli autovelox censiti e autorizzati presenti nell’elenco del MIT. Ne vengono indicati, ad esempio, 3 in dotazione al comando della polizia locale di Asti; 13 della polizia provinciale; 4 in uso alla Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato; 5 al Comune di Nizza Monferrato; 5 alla polizia locale del Comune di Canelli; 2 al Comune di Villanova e 5 al Comune di San Damiano. L’elenco del MIT verrà aggiornato per essere sempre consultabile dai cittadini.