Linterpretazione che si dà alle leggi può far decadere o meno una persona chiamata a ricoprire un incarico pubblico. Ad Asti sono due i casi tornati alla ribalta delle cronache: lincarico da
Linterpretazione che si dà alle leggi può far decadere o meno una persona chiamata a ricoprire un incarico pubblico. Ad Asti sono due i casi tornati alla ribalta delle cronache: lincarico da dirigente part-time ai Servizi Sociali della dottoressa Laura Panelli, attuale direttrice della Casa di Riposo e lincarico di presidente dellAsp dellavvocato Paolo Bagnadentro. Questultimo era stato nominato a novembre dal sindaco Brignolo dopo aver dato le dimissioni dal Consiglio comunale dove già si trovava durante i 5 anni della precedente amministrazione. Il consigliere dellopposizione Giovanni Pensabene (FdS) è stato il primo e il più convinto sostenitore del fatto che Laura Panelli non potesse svolgere il doppio incarico a scavalco tra la Casa di Riposo (dove lavora per il 40% del tempo) e i Servizi Sociali del Comune (che dirige nel 60% del restante orario di lavoro). Già in passato il sindaco Fabrizio Brignolo e lassessore ai Servizi Sociali Piero Vercelli avevano motivato la scelta di chiamarla in Comune perché rappresentava un risparmio per lamministrazione e una sinergia con la Casa di Riposo. Una sinergia, però, che la Direzione Politiche Sociali della Regione Piemonte ha rimesso in discussione dando un parere negativo sul doppio incarico.
«La Regione concorda con me e conferma che la presenza della direttrice nella Casa di Riposo devessere garantita a tempo pieno e non certo a scavalco con il ruolo di dirigente ai Servizi Sociali» dichiara Pensabene nella conferenza stampa convocata per dare gli aggiornamenti del caso. Nelle tre pagine del parere regionale viene riportato un articolato calcolo sui posti letto disponibili nella struttura di via Bocca (tra tipologia di RAF e RSA) che, alla fine, sono proprio il discriminante sul quale scatta lobbligo del tempo pieno. La normativa vigente prevede che «la presenza del direttore di comunità socio sanitaria devessere garantita a tempo pieno per almeno 120 posti letto di RSA» ma, secondo la Regione, la tipologia RSA «è da intendersi come equivalente alla RAF, poichè entrambe le tipologie anzidette sono strutture ospitanti anziani non autosufficienti». Quindi, dal momento che la somma totale dei posti letto alla Casa di Riposo è superiore a 120 divisi tra RAF e RSA, la Regione conclude «che la presenza del Responsabile di struttura devessere garantita a tempo pieno».
La dottoressa Panelli potrebbe eventualmente dirigere i Servizi Sociali dopo aver espletato le canoniche 36 ore alla Casa di Riposo ma per lassessore Vercelli si tratta di unipotesi irrealistica. «Allinterno dei Servizi Sociali non cera nessuno che potesse diventare dirigente perché, anche grazie alle precedenti amministrazioni, nessun dipendente è mai stato fatto crescere di ruolo – replica lassessore – Adesso faremo le opportune verifiche e decideremo in merito. Se avessimo avuto linformazione corretta sulla incompatibilità della dottoressa Panelli ci saremmo mossi sicuramente in altro modo. Posso però dire che la direttrice sta lavorando molto bene con ottimi risultati». Per il consigliere Pensabene il fatto che non si sapesse dellincompatibilità sul part-time nella Casa di Riposo non è una scusa. «Sono mancati i controlli da parte di chi, invece, avrebbe dovuto farli. Ora la Commissione di Vigilanza dellAsl AT in una nota mi fa sapere che sarà cura della stessa verificare il rispetto del pronunciamento regionale ma, fino al 2 luglio, la dottoressa Panelli ha ancora firmato con il ruolo di dirigente del Servizi Sociali. Atti che, secondo me, visto il pare della Regione, potrebbero essere viziati da illegittimità».
Altro caso riguarda la nomina di Paolo Bagnadentro alla presidenza dellAsp. Nomina avvenuta prima che fosse promulgato il Decreto legislativo 39/2013 in materia di inconferibilità / incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico. La nuova norma prevede, tra le altre prescrizioni, che chi è stato consigliere comunale nei precedenti 2 anni non possa essere eletto come amministratore in un ente pubblico controllato dallo stesso Comune. «Sia il sindaco – spiega Giovanni Pensabene – che il presidente dellAsp hanno sostenuto, in modo anche argomentato, che la norma non riguardava le nomine pregresse. Ovviamente da zappatore del diritto e a corto di argomenti non ho osato controbattere la loro autorevolissima opinione, senonché il 27 giugno la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e lIntegrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione nella Delibera 46/2013, allultimo capoverso della seconda pagina, recita testualmente: gli incarichi e le cariche presi in esame dalla nuova disciplina sul punto comportano lespletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo. Trattandosi di un rapporto di durata, dunque, il fatto che lorigine dellincarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta.
In buona sostanza – conclude Pensabene – il presidente dellAsp dovrebbe lasciare lincarico». Le repliche a Pensabene non si sono fatte attendere. «La nuova legge non prevede la decadenza del presidente ma lincompatibilità per la nomina, in previsione futura, di soggetti che hanno ricoperto determinati ruoli pubblici – spiega lassessore alla Trasparenza Alberto Pasta – La Commissione in questione ha emanato una delibera che, secondo lordinamento sulle fonti del diritto, non può essere superiore alla legge. Senza considerare che, se il Legislatore avesse voluto, avrebbe potuto prevedere la retroattività della norma facendo volontariamente decadere le nomine pregresse». Anche il presidente dellAsp commenta leccezione sollevata da Pensabene spiegando la differenza che cè tra inconferibilità e incompatibilità.
«Quello del Civit è un parere, seppur autorevole, ma non è una sentenza né ha il rango di legge – replica Paolo Bagnadentro – Però basterebbe leggere con attenzione quel documento per comprendere come la decadenza sia riferita alla incompatibilità della carica, dopo la promulgazione della legge, e non alla inconferibilità dellincarico avvenuto precedentemente». In pratica linterpretazione Civit sulle prescrizioni del d.lgs 39/2013 non porrebbe problemi sul conferimento di un incarico già avvenuto sul quale non pendono questioni di incompatibilità. «In ogni caso lungi da me voler occupare un posto che dovesse risultare incompatibile per qualsivoglia ragione» aggiunge Bagnadentro confermando la propria disponibilità a lasciare se il sindaco lo chiedesse.
Riccardo Santagati
@rickysantagati