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Salute

Alba, emergenza Coronavirus: aggiornamento lunedì 3 gennaio 2022

All’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid sono 34, di cui 5 in terapia intensiva. I residenti albesi vaccinati sono 24.309 con almeno una dose, 22.422 con due dosi e 10.079 con tre dosi

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 518 di cui 3 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 73. I guariti da inizio pandemia sono 1.890. I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte. L’Asl Cn2 comunica che all’ospedale Ferrero di Verduno (foto) i ricoveri Covid sono 34 di cui 5 in terapia intensiva. I residenti albesi vaccinati sono 24.309 con almeno una dose, 22.422 con due dosi e 10.079 con tre dosi.

Green Pass rafforzato

Il decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 229 dispone che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso a: alberghi e altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

Le disposizioni si applicano anche all’accesso e all’utilizzo di: impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; servizi di ristorazione all’aperto; piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Capienza

L’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

Quarantena

La quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale.

La cessazione della quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Inoltre, fino al 31 gennaio 2022 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L’obbligo di mascherina FFP2 si applica anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. Sono inoltre sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Da lunedì 3 gennaio il Piemonte è in zona gialla

Il colore prevede alcune direttive, come l’utilizzo di mascherine anche all’aperto, già dettate dall’ultimo decreto del 30 dicembre 2021, n. 229. Mascherina FFP2 in cinema, teatri ed eventi sportivi dove è anche vietato il consumo di cibi e bevande. Super Green Pass e mascherina FFP2 sui mezzi pubblici. Super Green Pass anche per il consumo al banco in bar e ristoranti. Chiuse sale da ballo e discoteche. Vietati concerti, eventi e feste all’aperto dove ci potrebbe essere assembramento.

Per quanto riguarda le disposizioni nazionali sulle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato” qui tabella riepilogativa: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

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