Cerca
Close this search box.
ristorante vuoto
Attualità

Coronavirus: da oggi cambia la vita di oltre 210 mila astigiani

Movimenti ai minimi termini e solo se giustificati – Bar e ristoranti aperti dalle 6 alle 18 e con il rispetto delle distanze di sicurezza

Da oggi fino al 3 aprile misure severe e restrittive per contenere l’emergenza Covid-19

Superata la polemica sull’anticipazione sui giornali, prima dell’ufficialità, della bozza del DPCM che stabilisce le nuove zone off limits non chiamandole rosse contro il diffondersi del Coronavirus, da oggi cambieranno le abitudini di oltre 210 mila astigiani insieme a quelle dei cittadini di molte altre province.

Misure restrittive che, questa  mattina, domenica, non sono ancora state ben recepite a giudicare dalle auto parcheggiate davanti a molti supermercati della città. Dopo mezzogiorno in Prefettura ci sarà una riunione con i sindaci per chiarire tutte le ricadute e gli aspetti tecnici delle misure di contenimento, ma il Decreto, pur con molti tecnicismi, parla chiaro. Ecco come cambieranno le abitudini degli astigiani e cosa prevedono le norme più restrittivi insieme ai nuovi divieti di assembramento.

Movimenti ai minimi termini: ecco le novità per i lavoratori

Tanto per cominciare l’art 1, comma a) precisa che bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Fin qui tutto chiaro. Non proprio. Chi deve comprovare le esigenze di spostamento? Basta una dichiarazione del cittadino o no? Se ci si sposta per lavoro occorre dare informazioni specifiche o certificati firmati dal datore di lavoro? Per lavoro ci si può muovere fuori dai territori raggiungendo anche le province escluse dal Decreto? (ipotesi che, però, rischierebbe di vanificare l’azione di contenimento del Covid-19). Tutte domande che da questa mattina sollevano mille dubbi tra i lavoratori.

C’è anche da osservare che al comma e) il Governo raccomanda ai datori di lavoro, pubblici e privati, “di promuovere, durante il periodo di efficacia del Decreto (fino al 4 aprile ndr) la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”.

Eventi sportivi sospesi, manifestazioni sospese

Al comma d) dell’articolo 1 si spiega che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati”. Ci sono però deroghe per i professionisti e atleti di categoria assoluta, ma in strutture a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.

Il comma g) parla di sospensione “di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”.

Tutte le altre restrizioni nei luoghi pubblici, bar e ristoranti

Il comma i) sospende “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”; il comma l) chiude i musei e gli altri istituiti e luoghi della cultura mentre il comma n) spiega che “sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro […] e con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”.

Al comma o) si indica che “sono consentite le attività commerciali diverse da quelle alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e della caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse”.

Attenzione: nelle giornate festive e prefestive, come spiegato al comma r) “sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati”.

Palestre e centri benessere chiusi

Il DPCM, al comma s) dichiara sospese “le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.

Chi ha la febbre oltre i 37.5° C dovrebbe stare a casa

Il Decreto, al comma b) dell’articolo 1, raccomanda fortemente si stare a casa e di limitare i contatti sociali “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)”, mentre i soggetti risultati positivi al Coronavirus Covid-19 devono restare in quarantena a casa con “divieto assoluto di mobilità”.

Leggi il DPCM finale

Condividi:

Facebook
Twitter
WhatsApp

Le principali notizie di Asti e provincia direttamente su WhatsApp. Iscriviti al canale gratuito de La Nuova Provincia cliccando sul seguente link

Scopri inoltre: