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Flop del divorzio breve: meglio il giudice
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Flop del divorzio breve: meglio il giudice

Se è vero che solo nel 6,2% dei casi si ricorre alla negoziazione assistita (dati ISTAT) in caso di separazione e divorzio allo stesso tempo vanno appurate le cause di questo presunto insuccesso che non sembrerebbero da ricercare nella formulazione della norma, virtuosa, ma piuttosto nelle tempistiche materiali della sua applicazione

Flop del divorzio breve e della negoziazione assistita. Le coppie preferiscono trovarsi di fronte al giudice in barba alla riforma che avrebbe invece dovuto alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali. Così titolavano alcuni giornali nazionali questa estate e incuriositi dalla notizia abbiamo voluto verificare se il trend nazionale è confermato anche per la nostra provincia. Innanzitutto servono però alcune precisazioni e chiarimenti, al di là dei titoli sensazionalistici di giornale. Perché se è vero che solo nel 6,2% dei casi si ricorre alla negoziazione assistita (dati ISTAT) in caso di separazione e divorzio allo stesso tempo vanno appurate le cause di questo presunto insuccesso che non sembrerebbero da ricercare nella formulazione della norma, virtuosa, ma piuttosto nelle tempistiche materiali della sua applicazione.

In precedenza l’unica possibilità dei due coniugi in crisi e decisi a lasciarsi era quella di presentare un ricorso per separazione innanzi al giudice. Raggiunto il primo step della separazione erano necessari tre anni prima di poter presentare la domanda di divorzio vera e propria. Con il decreto del Governo del 2014 che introduce nel nostro ordinamento giuridico il “divorzio breve” si stringono di fatto i tempi perché si passa dai sei mesi, tra separazione consensuale e domanda di divorzio, all’anno in caso di separazione giudiziale e divorzio. Le novità non terminano qui perché con la nuova norma vengono offerte alle coppie tre possibilità. Nel caso di contenzioso ci si deve rivolgere al giudice. Se si sceglie, invece, la strada della separazione consensuale è possibile rivolgersi semplicemente all’ufficiale di stato civile del proprio comune di residenza (nel caso non ci siano figli minori, incapaci o maggiorenni non autosufficienti o in oggetto trasferimenti patrimoniali) senza la presenza obbligatoria di un avvocato, oppure ci si incontra in presenza dei propri legali per una negoziazione assistita.

In entrambi i casi l’accordo vale quanto la sentenza del giudice.

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Lucia Pignari

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