In una lettera inviata poco fa ai consiglieri comunali, il sindaco Fabrizio Brignolo ha annunciato le sue dimissioni dal cda della Cassa di Risparmio di Asti. Ecco il testo del comunicato:Come avrete
In una lettera inviata poco fa ai consiglieri comunali, il sindaco Fabrizio Brignolo ha annunciato le sue dimissioni dal cda della Cassa di Risparmio di Asti. Ecco il testo del comunicato:
Come avrete anche saputo dai giornali i Colleghi Consiglieri del Movimento Cinque Stelle Giargia e Serpa sostengono che io mi trovi in una posizione di conflitto di interesse tale da giustificare una condizione di incompatibilità perché il Comune di Asti, durante l'amministrazione Galvagno, ha rilasciato una fideiussione alla CR Asti, del cui CdA sono stato chiamato a far parte in epoca successiva alla mia elezione a sindaco, e minacciano un ricorso finalizzato a far dichiarare dal Tribunale la mia decadenza dalla carica di sindaco.
Tale interpretazione, a mio avviso, suscita molti dubbi sotto il profilo giuridico, perché l'articolo 63 del TUEL, invocato dai Consiglieri, prevede l'incompatibilità alla carica di sindaco per quell'amministratore che "ha parte.. [omissis]….in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune" e in questo caso la CR Asti ritengo non stia erogando alcun servizio, somministrazione o appalto in favore del Comune. La situazione di fatto da cui trae origine l'iniziativa dei citati Consiglieri, è in buona sostanza questa. La CR Asti, prima che io fossi eletto sindaco, erogò un finanziamento al concessionario di un impianto sportivo comunale, il quale lo usò per costruire a proprie spese degli spogliatoi (che rimarranno acquisiti all'ente locale, una volta scaduta la concessione) e il Comune contestualmente rilasciò"fideiussione a prima richiesta", ossia si impegnò a restituire quel finanziamento alla CR Asti in luogo del concessionario dell'impianto, in caso di suo inadempimento rispetto all'obbligo di restituzione della somma mutuata.
La disciplina giuridica del procedimento giudiziale per decidere sull'incompatibilità delle cariche elettive prevede che la eventuale sentenza di accoglimento del ricorso abbia un effetto retroattivo: in sostanza non si può attendere l'esito della causa e poi, nel caso in cui il Tribunale accolga il ricorso, rinunciare all'incarico ritenuto incompatibile. La scelta deve essere fatta prima. Pur essendo convinto della sostanziale infondatezza delle eccezioni che mi vengono mosse, è evidente che il sindaco che ha ricevuto dai propri concittadini la fiducia e il mandato di amministrare la Città non può sottoporre il proprio mandato all'incertezza che contraddistingue anche le cause in apparenza più "tranquille" ed anche un minimo fumus lo deve far riflettere sull'importanza delle scelte che è chiamato ad effettuare.
Mi pare quindi doverosa la scelta di rinunciare all'incarico di consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti, con il rammarico di non assolvere compiutamente all'incarico cui la fiducia dell'azionista mi ha chiamato e di far venire meno la presenza nel consiglio di amministrazione della più importante istituzione economica cittadina, del contributo dell'unica istituzione, il sindaco, che per definizione rappresenta (o comunque dovrebbe rappresentare) la generalità dei cittadini: con buona pace del ruolo che questa carica ha avuto in passato e avrebbe potuto continuare ad avere, in seno all'Istituto che ha fatto dell'identità e della funzione di "banca del territorio" uno dei propri capisaldi di sviluppo. Ma queste ultime considerazioni rientrano nell'ambito delle valutazioni politiche e culturali che potranno essere oggetto di dibattito nei giorni a venire… La mia decisione verrà ora formalizzata presso gli uffici competenti negli stretti tempi tecnici.
Fabrizio Brignolo