Con decreto del Prefetto di Asti sono state fissate per domenica 3 e lunedì 4 ottobre le elezioni comunali nei paesi astigiani di Casorzo, Castelnuovo Belbo, Cortanze, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Piovà Massaia, Quaranti, Roatto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo e Rocca d’Arazzo. Proprio Rocca è entrato poche settimane fa nell’elenco dei Comuni chiamati al voto in tornate amministrative che si discostano dalle regolari elezioni (che risalgono al 2019 e si terranno nuovamente nel 2024). Motivo delle elezioni a Rocca è lo scioglimento del consiglio comunale a seguito delle dimissioni presentate lo scorso 3 luglio da 8 consiglieri di maggioranza, decisi a porre fine al mandato del sindaco Maggiora. «Le dimissioni arrivano alla fine di un biennio nel quale i rapporti tra il consiglio comunale e il Sindaco sono stati caratterizzati da ricorrenti dissensi sia sui metodi di gestione che nel merito di molte scelte – avevano spiegato i consiglieri dimissionari in una nota – Constatata l’impossibilità di reintrodurre un clima di chiara, trasparente e leale collaborazione l’unica decisione possibile sono state le nostre dimissioni».
Le votazioni del 3 e 4 ottobre si svolgeranno nelle giornate di domenica dalle 7 alle 23 e di lunedì dalle 7 alle 15. Il numero di consiglieri comunali da eleggere è di 16 per il Comune di Nizza e di 10 per gli altri paesi. Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle 8 del 3 settembre alle 12 del 4 settembre prossimi. La Prefettura, inoltre, richiama l’attenzione sulle norme che riguardano la parità di accesso ai mezzi di informazione e il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione. In particolare, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”; ed “è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”.