Mentre sfuma lipotesi di un ricorso alla Corte Costituzionale contro la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) approvata dal Consiglio comunale e contro cui si sono schierati i gruppi dellopposizione, anche i cittadini astigiani stanno calcolando quanto verrà a costare il tributo che si calcola sulle rendite catastali. La polemica dei giorni scorsi, nata dalla decisione della Giunta di esentare dalla TASI gli inquilini, facendo ricadere sui proprietari…
Mentre sfuma lipotesi di un ricorso alla Corte Costituzionale contro la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) approvata dal Consiglio comunale e contro cui si sono schierati i gruppi dellopposizione, anche i cittadini astigiani stanno calcolando quanto verrà a costare il tributo che si calcola sulle rendite catastali. La polemica dei giorni scorsi, nata dalla decisione della Giunta di esentare dalla TASI gli inquilini, facendo ricadere sui proprietari il pagamento del tributo, sembra superata ma restano molte incertezze tra i cittadini.
Laliquota base della TASI è stata decretata all1 per mille (la massima, per il 2014, non può eccedere il 2,5 per mille) ma sono previste detrazioni ed esenzioni (come previsto dal regolamento attuativo). La TASI concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili quali polizia municipale, protezione civile, servizi demografici, urbanistica e assetto del territorio, servizi per ledilizia e manutenzione infrastrutture; per pagarla cè tempo fino al 16 giugno (prima rata, 50% dellimporto ottenuto applicando laliquota corrispondente e le eventuali detrazioni) con un successivo versamento fissato al 16 dicembre (seconda rata) ma è anche possibile pagarla in ununica soluzione entro il 16 giugno.
La TASI devessere saldata direttamente al Comune in autoliquidazione da parte del contribuente mediante modello di pagamento unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale, quindi i cittadini non riceveranno a casa bollettini precompilati, a differenza della TARI (con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre). Sarà facoltà del Comune verificare i versamenti e contestare eventuali errori nelle dichiarazioni. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo alle prescritte scadenze si applicherà la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione, oltre a godere della riduzione già prevista dalla legge, sarà ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Invece, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, sarà applicata la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro. In caso di dichiarazione infedele, infine, la sanzione sarà dal 50% al 100% del tributo.
r.s.