Oggi entrano in vigore le nuove norme del Decreto Salvini sulla sicurezza stradale e l’attenzione è rivolta soprattutto alla regolamentazione più stringente per l’installazione degli autovelox.
Per quelli di nuova istituzione, anche nei mesi scorsi, sono già state rispettate le prescrizioni (ad Asti ha riguardato quello installato fra Val Baciglio e l’abitato di Sessant) ma i dubbi riguardavano quelli già attivi da tempo.
Dall’emanazione del decreto, la Prefettura di Asti ha avviato un censimento di tutti i velox presenti sulle strade astigiane per verificare quali avessero i requisiti di distanza dai centri abitati, di visibilità e di posizionamento rispetto ad incroci con altre strade e tutti quelli che erano attivi hanno “passato l’esame” tranne quello di Mosca, sulla discesa che da Canelli conduce verso l’Opessina, quindi in direzione di Asti. In quel caso non esiste la distanza prevista del nuovo decreto fra centro abitato e apparecchio, inferiore al chilometro. Quindi da stamattina quel velox e in quell’unica direzione, è spento.
Rimane in piedi il discorso più strettamente giuridico sulla differenza fra “autorizzazione” degli apparecchi e loro “omologazione”. In un primo tempo il decreto Salvini aveva previsto che la sola autorizzazione, automaticamente, avrebbe comportato anche l’omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità, superando così l’annosa questione che ha portato a migliaia di ricorsi in tutta Italia.
Il Codice della Strada italiano prevede specificamente il requisito dell’omologazione e visto che praticamente nessun apparecchio ne è provvisto, i Giudici di Pace (compresi quelli di Asti) sono stati sommersi in questi anni da ricorsi degli automobilisti che si sono visti annullare i verbali e restituire i punti patente persi per passaggi veloci sotto le telecamere.
Se in un primo tempo Salvini aveva introdotto l’equiparazione nel decreto sicurezza stradale, dopo pochi giorni era stata ritirata perchè non avrebbe fatto altro che dare la stura a nuovi ricorsi.
Ricorsi che potranno continuare ad essere presentati entro 30 giorni davanti al Giudice di Pace o 60 giorni in Prefettura.
(Foto di repertorio)