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Cronaca

Per i geometri iscritti all’Albo non è obbligatoria anche l’iscrizione alla cassa di previdenza

Da Asti due sentenze pilota sui ricorsi di centinaia di geometri di tutta Italia

Sentenze pilota da Asti

Arrivano da Asti due sentenze pilota particolarmente importanti non solo per i geometri di tutta Italia ma anche per altri professionisti iscritti ad un Albo.
Due sentenze (fra le prime in Italia), che stabiliscono un principio di diritto: l’iscrizione ad un Albo professionale non determina automaticamente l’iscrizione alla relativa cassa di previdenza con tanto di obbligo di versamenti.

I geometri che hanno fatto ricorso

I due casi hanno riguardato un geometra di Canelli (assistito dall’avvocato Giorno) e una di Asti (rappresentata dall’avvocato Giangiacomo Dapino). Ad entrambi, infatti, la Cipag (Cassa di previdenza dei Geometri) aveva inviato la richiesta di saldare i versamenti previdenziali in virtù di un regolamento entrato in vigore nel 2003.
Inizialmente le casse di previdenza erano a carico dello Stato il quale, nel 1982 le privatizzò stabilendo una serie di regole affinchè fossero gestite in totale autonomia e fossero autosufficienti.

Le regole delle casse autonome

Una delle regole imposte fu che erano obbligati a versare coloro che praticavano la libera professione e che non fossero iscritti ad altra struttura previdenziale. Ogni cassa, poi, emanò regolamenti successivi interni e la Cipag introdusse la disposizione secondo la quale l’iscrizione all’Albo dei Geometri comportava automaticamente l’iscrizione alla cassa di previdenza. Rafforzando questo principio con numerose iscrizioni d’ufficio obbligatorie. Molti geometri, che non svolgevano la libera professione, si opposero a tale decisione e fecero ricorso, ma i giudici inizialmente diedero sempre ragione alla Cassa.

9 mila euro di arretrati dopo che aveva perso il lavoro

Ricorso lo ha fatto, ad esempio, anche la cliente dell’avvocato Dapino che aveva sempre lavorato come dipendente di uno studio tecnico, tanto che firmava i suoi lavori con un timbro che riportava il suo numero di iscrizione all’Albo ma anche la dicitura “dipendente dello studio tecnico….”.
Non aveva mai aperto una Partita Iva e aveva sempre lavorato come dipendente. Inoltre, per ironia della sorte, lo studio tecnico presso il quale lavorava ha chiuso e di conseguenza lei aveva già cancellato la sua iscrizione all’Albo quando si è vista arrivare un conto da 9 mila euro di arretrati da pagare alla Cipag proprio quando non aveva più reddito.
In primo grado il tribunale di Asti in controtendenza alle sentenze precedenti di altri giudici, ha dato ragione alla geometra. La Cipag ha fatto ricorso alla Corte d’Appello di Torino che ha nuovamente dato ragione ai clienti degli avvocati Dapino e Giorno. Nel frattempo, anche la Corte di Cassazione aveva ribadito la legittimità dell’esonero dal pagamento dei versamenti previdenziali se non si svolge la libera professione.

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