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09 Marzo 2026 12:07:48
L’escalation della guerra in Iran e in diversi Paesi del Medio Oriente sta provocando pesanti ripercussioni anche sul traffico aereo internazionale. La chiusura improvvisa di ampie aree dello spazio aereo ha infatti costretto molte compagnie a cancellare, deviare o riprogrammare migliaia di voli, generando una delle più gravi interruzioni degli ultimi anni.
Le conseguenze si stanno facendo sentire soprattutto nei grandi hub internazionali e negli scali del Golfo, con centinaia di migliaia di passeggeri coinvolti tra coincidenze saltate, ritardi e viaggi interrotti. Un effetto a catena che sta mettendo sotto pressione aeroporti e compagnie aeree.
In questo contesto si è attivata anche ItaliaRimborso, società specializzata nella tutela dei diritti dei viaggiatori, che ha istituito un’unità di crisi per assistere i passeggeri bloccati o coinvolti nei disservizi.
«Ci troviamo davanti a un evento eccezionale che ha messo sotto pressione l’intero sistema dell’aviazione civile – spiega il ceo Felice D’Angelo –. La chiusura simultanea di diversi spazi aerei ha generato un impatto che nessuna compagnia poteva assorbire. Riceviamo segnalazioni da ogni parte del mondo con famiglie bloccate, voli dirottati e coincidenze perse».
Nonostante la situazione straordinaria, restano comunque validi gli obblighi previsti dal Regolamento CE 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo dei voli.
Le compagnie aeree sono quindi tenute a garantire assistenza ai viaggiatori, fornendo pasti, bevande, eventuale sistemazione in hotel e trasferimenti quando l’attesa si prolunga.
«Anche in presenza di una guerra, l’assistenza non viene meno: è un obbligo inderogabile – chiarisce D’Angelo –. Se la compagnia non è reperibile è importante conservare tutte le ricevute, perché le spese documentate possono essere rimborsate».
Diversa invece la questione della compensazione economica prevista normalmente per i voli cancellati. In questo caso, trattandosi di una circostanza straordinaria, i passeggeri non hanno diritto al risarcimento che varia tra 250 e 600 euro. Rimane però sempre valido il diritto al rimborso completo del biglietto oppure alla riprotezione su un volo alternativo.
Se la cancellazione viene comunicata con meno di 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza, il passeggero può scegliere tra rimborso o nuova prenotazione. Quando invece l’avviso arriva con più di due settimane di anticipo, resta soltanto il diritto al rimborso del biglietto.
In molti casi i voli intercontinentali sono stati dirottati verso aeroporti alternativi, lasciando i viaggiatori in scali non previsti. Anche in queste situazioni le compagnie hanno l’obbligo di completare il viaggio verso la destinazione finale e di garantire assistenza durante l’attesa.
Per evitare ulteriori disagi, gli esperti consigliano di controllare costantemente gli aggiornamenti delle compagnie aeree e di consultare il portale Viaggiare Sicuri della Farnesina, che fornisce informazioni aggiornate sulla sicurezza internazionale.
Chi si trova in difficoltà può inoltre rivolgersi direttamente alla compagnia aerea, alle associazioni dei consumatori oppure a società specializzate come ItaliaRimborso per ricevere assistenza nella gestione della pratica.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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