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Cronaca

L’avvocato: «Litigare davanti ai figli è una forma di violenza»

Cosa prevede la legge in tema di maltrattamento in caso di genitori litigiosi

Bambino parte civile per stalking del padre

E’ di poche settimane fa la notizia di un bambino astigiano di 5 anni costituito parte civile, con la sua mamma, nei confronti del padre per il reato di stalking. Un esempio tristemente perfetto di quanto i conflitti fra genitori portino alla diretta conseguenza della cosiddetta violenza assistita nei confronti anche dei figli.
Su questo tema, di seguito pubblichiamo l’intervento dell’avvocato torinese Giulio Calosso, esperto in materia.

Si configura il reato di maltrattamento

«Litigare sistematicamente in presenza dei propri figli, oltre a comportare conseguenze psicologiche nei confronti dei bambini, produce il rischio di una condanna nei confronti dei genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nell’ottica della primaria tutela del benessere psico-fisico dei minori, è oramai principio consolidato – nei tribunali italiani – che maltrattare un bambino non voglia necessariamente dire aggredirlo direttamente sotto il profilo fisico o psicologico (con violenze, urla, umiliazioni), ma sia sufficiente farlo assistere, come testimone passivo, alle furibonde litigate dei genitori, agli insulti, offese e violenze reciproche, oppure anche alle prevaricazioni e umiliazioni di un genitore nei confronti dell’altro.

Clima costantemente infuocato

Non stiamo ovviamente parlando dei casi in cui papà e mamma litigano occasionalmente, anche se vivacemente. Il problema si pone quando lo scontro in famiglia (tanto alla pari, quanto nei casi in cui un genitore prevarichi l’altro maltrattandolo direttamente) produca un clima costantemente infuocato, un ambiente opprimente, una cappa di sofferenza continua anche per i figli.
In tali ipotesi ricorrono i 2 presupposti fondamentali del reato di maltrattamenti: l’abitualità delle condotte vessatorie e la loro idoneità a provocare uno stato di sofferenza psico-fisica nelle vittime.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Requisiti in ordine ai quali sono interessanti le riflessioni di una sentenza della Corte di Cassazione del maggio scorso. Le condotte maltrattanti devono essere reiterate nel tempo e possono essere costituite da percosse, lesioni, ingiurie, minacce, umiliazioni, ma pure da atti di disprezzo e di offesa alla dignità, potendo il reato essere integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato e perfino con omissioni. La sofferenza psico-fisica può essere prodotta dalla “violenza assistita”, posto che “è certamente suscettibile di realizzare un’offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata. D’altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avviene nell’ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgono, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità”.

Si fa ricorso alle perizie

Ovviamente, trattandosi di una forma di maltrattamento “indiretto”, per poter ritenere realizzato il reato sarà necessaria la prova rigorosa che il genitore maltrattante abbia cagionato, secondo un rapporto di causa-effetto, uno stato di sofferenza psico-fisica nei confronti dei minori spettatori passivi. Prova che potrà essere raggiunta, ad esempio, attraverso una perizia sui minori e che potrebbe condurre ad una condanna severa dei genitori, dato che il reato di maltrattamenti, nell’ipotesi base, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni».

avv. Giulio Calosso

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