Da due giorni si possono inviare le domande per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge Sostegni.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti definito le regole per richiedere e ottenere questa nuova forma di aiuti a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalla crisi economica provocata dalla pandemia.
Le domande
Aperte fino al 28 maggio, le domande andranno inviate all’Agenzia delle Entrate tramite i suoi canali telematici o la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet.
Il contributo arriverà sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.
Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Per ogni domanda, il sistema effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale.
Chi può richiedere il contributo
Come indicato dal Decreto Sostegni, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto «dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato». Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
I requisiti
I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10milioni di euro. Il secondo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato per chi ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
L’importo
L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019, secondo un determinato schema. È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso non può superare 150mila euro.
Il nuovo contributo, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.