A tutti è capitato di convivere con vicini rumorosi. Il disturbo può essere notevole, soprattutto nelle ore serali o notturne se le abitudini di alcuni disturbano il vicinato. A causa dei vicini rumorosi non è raro finire in tribunale, dopo una diffida rimasta senza esito. Sono quindi numerose le sentenze che intervengono in materia di liti condominiali per rumori molesti.
Una delle più recenti, emessa dalla II Sezione della Corte di Cassazione n. 21554/2018 ha riconosciuto il risarcimento al condomino molestato dai rumori dei vicini, in carenza del danno biologico documentato, ma a causa del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, in quanto lesivo del diritto al normale svolgimento della vita familiare. Per approfondire l’argomento sulla tutela per danni alla salute, consigliamo la lettura di questo articolo.
Il caso: l’officina che disturba il vicinato
In Cassazione è stata infatti impugnata una sentenza dal titolare di un’officina che in primo grado aveva evitato la condanna a risarcire il danno e che in Appello era stato parzialmente condannato a versare 10.500 euro quale risarcimento. Il tribunale di secondo grado non aveva riconosciuto in effetti il diritto al risarcimento totale in quanto non era evidenziato il danno alla salute ma solo quello relativo allo svolgimento della vita familiare.
La sentenza n. 21554/2018
La Suprema Corte ha invece censurato la sentenza di appello e riconosciuto il diritto al risarcimento, rilevando che l’assenza di un danno biologico documentato non impedisce di risarcire un danno non patrimoniale causato da immissioni illecite quando si leda il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e la possibilità di vivere secondo le abitudini quotidiane, in quanto diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cass. Ss. UU. 2611/2007).
La sentenza è intervenuta confermando un recente orientamento giurisprudenziale già presente nella sentenza Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 1606/2017. In questo caso aveva fatto notizia la valutazione dei magistrati basata sulle comuni regole dell’esperienza, senza cioè aver ritenuto indispensabile ai fini della valutazione dei comportamenti una documentazione medica o l’audizione di testimoni. È stata infatti ritenuta sufficiente la perizia di un Consulente tecnico d’ufficio, che ha rilevato il superamento della normale tollerabilità. La Suprema Corte ha riconosciuto anche in questo caso che il pregiudizio alla salute e alla qualità’ della vita causato dallo stress subito a causa di immissioni rumorose va risarcito come danno non patrimoniale anche in assenza di una prova effettivamente documentata.
Come difendersi dai vicini rumorosi: il quadro normativo
I rumori molesti sono considerati sia dal Codice Civile che dal Codice Penale. Nel Codice Civile trattano il problema delle immissioni gli articoli n. 844 e n. 2043. Il primo in effetti prevede che il danno derivante da rumori – e altre immissioni, quali fumo, fogliame ecc. – sia risarcibile o meritevole di tutela solo se supera la normale tollerabilità. In certi casi possono essere d’aiuto anche regolamenti condominiali o comunali di polizia urbana che potrebbero aver individuato fasce orarie durante le quali non possono essere svolte attività rumorose. L’art. 2043 C.c. riconosce invece un generico risarcimento del danno per fatto doloso, quindi volontario, o colposo. Il diritto al risarcimento per “danno ingiusto” include dunque anche quello arrecato dal rumore dei vicini.
In sede penale, l’articolo 659 C.p. prevede che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.
In questo caso sarà l’autorità di polizia ad intervenire inibendo il rumore relativo ad attività momentanee – una festa privata, uno spettacolo in piazza ecc. – ed applicando contestualmente l’ammenda, in caso di comportamenti meno gravi. Scatterà anche la segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria, che potrà disporre una misura detentiva o un’ammenda sostitutiva, dopo aver fatto effettuare da un esperto le necessarie rilevazioni fonometriche.